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Nessuna società, in nessuna epoca, ha ignorato il significato del tempo sul crimine, distinguendosi, invece, per la relativa regolamentazione, la sua natura, i suoi effetti e le rationes poste a fondamento dell'utilità della prescrizione, semmai ciclicamente alternandosi una maggiore o minore tolleranza verso l'impunità conseguente al solo tempori cedere. L'istituto della prescrizione del reato (artt.157-161 c.p.) è utile alla descrizione normativa della vicenda criminale, poiché assegna rilevanza giuridica al semplice decorso temporale post factum con effetti ostativi sull'accertamento pubblico della responsabilità dell'agente. È un tempo esterno al fatto, ma interno alla fattispecie (intesa come «complesso normativo» - «gesamter Rechtszustand») e, comunque, proporzionato alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato, con la forza di «elimina[re] ogni essenza di reato dal fatto». Il tempo non è un insieme di istanti, ma è il ponte tra essi, ciò che tiene unito ciò che è separato, è il collegamento o la relazione tra i vissuti. Il tempo della prescrizione ha dunque tracce della temporalità dell'offesa del crimine consumato. La Corte costituzionale ha indicato due direttrici che delineano, combinandosi ed intrecciandosi fra loro, un'area di rilevanza costituzionale del tempus pescriptionis tra offensività e dignità umana: la prima come indice della resilienza dell'offesa alla fisiologica evoluzione delle valutazioni sociali, nel senso che il tempo della prescrizione misura la persistenza della memoria sociale del crimine fino al definitivo accertamento della responsabilità in un processo pubblico; la seconda come limite del trattamento punitivo, indignitoso se arriva molto tempo dopo il fatto. Il lavoro è suddiviso in tre parti e, ciascuna di esse, in quattro capitoli, in un percorso di ricerca ed approfondimento che, dalle origini storiche dell'istituto, si dispiega tra gli interrogativi filosofici sul tempo nel diritto e nella struttura del reato, per catturarne il significato fondamentale e giungere così alla descrizione della disciplina positiva dell'«ultima prescrizione».